Art. 43.
(Ricorsi in materia pensionistica).

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dei due istituti, secondo i princìpi generali dell'azione amministrativa e del procedimento amministrativo.

 

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